Art. 25.

      1. Gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini cessano le loro funzioni con l'istituzione da parte delle regioni

 

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e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle unità territoriali di gestione previste dall'articolo 14 della legge n. 157 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge. Le funzioni dei citati ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini sono comunque trasferite alle regioni e alle province autonome entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 157 del 1992, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, sono comprese nella pianificazione prevista dall'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge. Nelle more dell'attuazione della pianificazione da parte delle regioni e delle province, le citate aziende continuano ad essere disciplinate dal provvedimento di concessione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Su richiesta del concessionario, le regioni e le province possono trasformare le aziende agri-turistico-venatorie in aziende agri-silvo-turistiche ovvero in aziende faunistico-venatorie.
      3. Gli articoli 29, 33, 35 e 36 della legge n. 157 del 1992, e successive modificazioni, sono abrogati.